Art. 15.
(Modifica dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimborso delle spese di viaggio).

      1. L'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio). - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione rilasciata con delibera consigliare, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il

 

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rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e da una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
      3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».